Discriminazioni sul lavoro

Un interessante articolo su una discriminazione che tocca ancora molto spesso omosessuali e transessuali in Italia…

Esso presenta però alcuni punti deboli: da un lato, ha finito col determinare un quadro normativo frastagliato che porrà problemi di coordinamento tra diverse discipline che finiscono col sovrapporsi; dal’altro lato, presenta una imprecisione concettuale nella parte in cui - recependo la scelta del legislatore comunitario - ha assimilato il principio di parità di trattamento a quello di discriminazione, che tradizionalmente si considerava legato al primo da un rapporto di connessione per assorbimento. In ordine ai divieti introdotti, si osserva che essi risultano assai eterogenei tra loro, essendo alcuni relativi a caratteri di natura ideologica e come tali interni al lavoratore (religione, convinzioni personali, orientamento sessuale), e altri attinenti a requisiti fisici (handicap, età) e quindi facenti parte della sfera esterna del lavoratore. Passando all’esame dei diversi divieti, il primo fattore ipoteticamente discriminante è costituito dalla religione. A tal proposito va rilevato che il requisito soggettivo dell’intenzionalità della condotta discriminatoria, necessario ai fini dell’applicazione dell’art.15 St. Lav., non è necessario ai fini dell’operatività della nuova normativa. In ordine all’elemento rappresentato dalla convinzione personale e strettamente collegato alla religione, si afferma che il divieto può ritenersi esteso a tutte le discriminazioni che abbiano come motivo l’esercizio delle c.d. libertà ideologica del lavoratore, comprensiva delle convinzioni di natura etica, filosofica, politica e sindacale.

Per quanto invece concerne il divieto di discriminazione legalo alla condizione di portatore di handicap del prestatore di lavoro, si evidenzia che lo stesso era già stato ritenuto desumibile in via interpretativa delle previsioni di cui agli artt. 2,3 e 41 della Costituzione nonché dall’art.5 lett. m) della legge n. 104/1992. La portata innovativa della nuova disciplina si rinviene nel fatto che dovrebbe ritenersi assolutamente preclusa la possibilità di una riduzione del trattamento retributivo in conseguenza del deficit di produttività dei disabili, eventualità in precedenza non esclusa dalla dottrina, benché pare che non si sia però preclusa una differenziazione di trattamento in concreto commisurata ad un deficit di produttività del lavoratore nella specifica mansione che gli sia stata assegnata.
Con riguardo al fattore dell’età, si ritengono giustificate le diversità di trattamento per gli adolescenti, i giovani, gli anziani e i lavoratori con persone a carico. Per quanto concerne ancora il divieto di discriminazione a causa dell’orientamento sessuale del lavoratore, esso, autonomo rispetto al divieto - già operante nel nostro ordinamento - relativo al sesso, era stato in parte già riconosciuto a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 30 aprile 1996 (causa C 13/94) ce aveva suggerito un’interpretazione estensiva della direttiva 76/207/Cee, affermando che “nel diritto comunitario non è legittimo il licenziamento di un transessuale per motivi connessi al suo mutamento di sesso”.

Si aggiunge, infine, che l’art.8 St. Lav., nel vietare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale degli stessi, sarebbe stato già di per sé sufficiente ad impedire il ricorso a trattamenti discriminatori.
A questo punto è opportuno distinguere tra discriminazione diretta ed indiretta di cui all’art. 2 del testo normativo in esame. La prima ricorre quando una persona, a causa delle condizioni sopra esaminate, sia trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un’altra in una situazione analoga. La seconda, invece, si configura “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un fatto o un comportamento apparentemente neutri possano mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una determinata età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.Il secondo comma dell’art.2 fa salvo “il disposto dell’art. 43 commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto lgs. 25 luglio 1998 n.286”. Di qui il problema di coordinamento tra tale ultimo testo normativo, che pure prevede il divieto di discriminazione fondato sulla credenza religiosa del lavoratore, ed il nuovo decreto legislativo,le cui disposizioni dovrebbero comunque - a parere dell’autore - in caso di accertata incompatibilità.
Il terzo comma del medesimo articolo aggiunge poi che “sono, altresì, considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero, quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all’art.1, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo”. E a tale concetto di molestie può ricondursi anche il fenomeno del mobbing. Infine il quarto comma, stabilendo che l’ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell’handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1”, equipara l’esecutore materiale della condotta discriminatoria al suo mandante, nell’ipoteso in cui l’ordine non sia stato ancora eseguito e nonostante ciò venuto a conoscenza del lavoratore.
In riferimento all’ambito di applicazione l’art.3 del decreto legislativo de quo prevede che il principio di trattamento opera nei confronti di tutti i lavoratori sia nel settore pubblico che in quello privato: esso ha quindi un’area di applicazione molto ampia.

Tuttavia i successivi commi introducono dei limiti all’area di operatività della nuova normativa, escludendo che taluni trattamenti differenziati costituiscano atti di discriminazione rilevanti ai sensi dell’art.2.
Innanzitutto, il terzo comma esclude che abbiano natura di atti di discriminazione “quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima”. Fermo restando che spetterà alla giurisprudenza individuare di volta in volta le figure sintomatiche, occorre precisare che il requisito dell’essenzialità normativamente richiesto dovrà essere il risultato della valutazione combinata dell’oggetto delle prestazioni con la tipologia del datore di lavoro. In secondo luogo, il IV comma fa espressamente “salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime d finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro o formazione professionale”. Ed ancora, il V comma consente la “differenza di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell’ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tale convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolta da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui sono espletate, costituiscono requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività”. è comunque significativo che ai fini della liceità di simili trattamenti per così dire “discriminatori” è richiesto che il credo religioso sia requisito, oltre che essenziale, anche legittimo e giustificato ai fini dell’espletamento dell’attività lavorativa. Il comma successivo prevede, poi, che “non costituiscono… atti di discriminazione… quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime, perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari”. In proposito la Corte di Giustizia ha ritenuto che solo eccezionalmente la discriminazione (indiretta) può essere giustificata anche da ragioni di mercato. Da ultimo, si aggiunge che “resta ferma la legittimità di atti diretti all’esclusione dello svolgimento di attività lavorativa che riguarda la cura, l’assistenza, l’istruzione e l’educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile”. La ratio di tale previsione si rinviene nell’esigenza di evitare che i minori vengano a contatto con persone che non sono in grado di svolgere funzioni educative.Per quanto concerne, invece, le forme di tutela giurisdizionale introdotte dal d.lgs. in commento, l’art.4 prevede la nullità dei patti o atti discriminatori, estendendo così l’ambito applicativo di tale sanzione già prevista dall’art. 15 dello Statuto Lav. Sia pure limitatamente ai casi di discriminazione basati sulla religione, e che regola una procedura giudiziale maturata dal sopra citato d.lgs. 286/98. Assume particolare rilievo la previsione del quinto comma che riguarda il contenuto del provvedimento con il quale il giudice accoglie il ricorso che può contenere, oltre alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, anche l’ordine di cessazione del comportamento discriminatorio, ove ancora sussistente, di negazione dei suoi effetti nonché il divieto di ripetere l’atto discriminatorio indicando eventualmente un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
Il giudice può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza a spese del convenuto per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

Relativamente alla legittimazione ad agire, questa viene estesa dal nuovo disposto anche alle organizzazioni sindacali per i casi di discriminazioni collettive, ed alla determinazione della competenza territoriale in relazione ai casi da ultimo menzionato, che, nel silenzio del legislatore si reputa spettante al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la rappresentanza locale del sindacato.

Luciano Martino
Tratto da “Denaro.it” del 22/12/2004

   
 
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